Il Consiglio dei Ministri del 30 giugno scorso ha definitivamente approvato il Decreto Legislativo per il recepimento della Direttiva Europea 2012/27/UE.
Qui di seguito le principali novità, con riserva di meglio argomentare nelle prossime newsletter e sulla Rivista.
Entro il 31/12/2016 in tutta Italia:
– installazione di un contatore di calore per ciascun edificio nel caso in cui il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda siano effettuati da una rete di teleriscaldamento o, nel caso di supercondomini, da una centrale termica che serve più palazzi.
– installazione di contatori individuali per ciascuna unità immobiliare; l’obbligatorietà viene meno se non è tecnicamente possibile, oppure se l’operazione non è efficiente in termini di costi e proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali; in questo caso sarà necessaria relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato.
– nel caso di impossibilità di cui al punto precedente, installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari dei condomini; è fatta salva l’ipotesi in cui l’installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi; in questo caso dovranno essere presi in considerazione metodi alternativi per la misurazione del consumo di calore.
– L’importo complessivo delle spese di riscaldamento, raffrescamento ed acqua calda sanitaria se prodotta in modo centralizzato, deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti.; è fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà.
– La mancata installazione dei dispositivi entro il 31/12/2016 o la ripartizione della spesa ai sensi della norma UNI 10200, comporta una sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.500.
– Si ritiene che restino fermi gli obblighi imposti da Lombardia e Piemonte per l’adozione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione rispettivamente entro il 01/08/2014 ed il 01/09/2014.