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Risparmio Energetico – Sistemi di contabilizzazione – Impianti di riscaldamento
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Se la relazione boccia i contabilizzatori non è comunque obbligatorio riqualificare

L’art. 9 comma 5, lettera b prevede che «Nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l’installazione entro il 31 dicembre 2016, a cura del proprietario, di sotto-contatori per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L’efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione o di
inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato».
Il proprietario dell’unità immobiliare che non installa, entro il termine previsto, un sotto-contatore, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare. Tale disposizione non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l’installazione del contatore individuale non è tecnicamente possibile, o non è efficiente in termini di costi, o non è proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali (art. 16 comma 6).
«Nei casi in cui l’uso di sotto-contatori non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali», per la misura del riscaldamento si ricorre, a cura del proprietario dell’unità immobiliare, all’installazione di «sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante posto all’interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto [dalle] norme tecniche vigenti, salvo che l’installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459» (art. 9 comma 5 lettera c).
Se non provvede, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare, salvo che da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulti che l’installazione dei predetti sistemi non è efficiente in termini di costi (art. 16 comma 7). In questo caso il riscorso alla UNI EN 15459:2008 Prestazione energetica degli edifici – Procedura di valutazione economica dei sistemi energetici degli edifici è esplicitamente reso cogente dal legislatore.
Il quesito posto fornisce 2 riferimenti: – è stata fatta una relazione tecnica, che deve essere conforme a quanto sopra esposto e previsto dalla legge, e da tale relazione si evince la non convenienza economica dell’installazione sia di sotto contatori, sia di ripartitori; – dalla medesima relazione tecnica emerge viceversa la convenienza di un intervento sull’involucro.
Per ottenere la condizione esimente, e poter quindi non installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione, è sufficiente il primo punto, mentre il secondo è assolutamente ininfluente, ma rappresenta una informazione aggiuntiva fornita ai condòmini.

Leggi l’articolo su Il Sole 24ORE

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